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I Contribuenti Forfetari e il Concordato preventivo

L’istituto del concordato preventivo (di seguito anche “CP”), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal D.Lgs. 108/2024, per le persone fisiche che aderiscono al regime forfetario consiste nella proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione, limitata al periodo d’imposta 2024, del reddito derivante dall’esercizio di impresa, di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Ricordiamo che la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate dovrà essere accettata entro il 31 ottobre 2024.

A seguito anche delle recenti novità introdotte dal c.d. “Decreto correttivo”, e dalla pubblicazione della Circolare n. 18/E/2024 del 17 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, di seguito un esame della disciplina del concordato preventivo per i contribuenti forfetari.

 

Requisiti per l’accesso

Possono accedere al concordato preventivo i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), non hanno:

  • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • debiti contributivi

di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Possono comunque accedere al CP i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31 ottobre 2024), hanno estinto i predetti debiti o hanno portato l’ammontare complessivo del debito residuo inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni). Si precisa che non rilevano i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione.

 

Cause di esclusione

Non è possibile accedere al concordato in presenza delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio attività nel 2023 (periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta);
  • omessa presentazione della dichiarazione in uno dei 3 anni precedenti a quello di applicazione del concordato (2023, 2022 e 2021), ove dovuta;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quello di applicazione del concordato. La dichiarazione relativa all’assenza di condanne da effettuare al momento dell’accettazione della proposta di CP è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali.

 

Effetti dell’accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato, ossia 2024.

 

Reddito oggetto di concordato e riflessi previdenziali

Il decreto CP prevede che, in seguito all’accettazione della proposta di concordato da parte del contribuente, gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

I riflessi/rilevanza del concordato con riferimento ai contributi previdenziali interessa senz’altro i soggetti iscritti all’IVS/Gestione separata INPS. In merito alle Casse previdenziali, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati nel proprio sito Internet ha comunicato che il concordato non produce effetti in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti alle singole Casse.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

In base a quanto previsto dall’art. 30, D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza delle circostanze eccezionali definite dal MEF.

Sono considerate circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, D.Lgs. n. 1/2018;
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa / lavoro autonomo, tali da renderli totalmente/ parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. sospensione dell’attività, laddove l’unico / principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
  • sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’Ordine di appartenenza / Enti previdenziali e assistenziali / Casse di competenza.

Sono considerati rilevanti gli eventi che abbiano comportato la sospensione dell’attività economica per almeno 30 giorni; laddove venga comunicata tale circostanza le proposte di concordato sono ridotte:

  • del 10% se la sospensione riguarda un periodo compreso tra i 30 e i 60 giorni;
  • del 20% se la sospensione riguarda un periodo compreso tra i 60 e i 120 giorni;
  • del 30% se la sospensione riguarda un periodo superiore ai 120 giorni.

Qualora tali eventi straordinari si siano verificati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, prima dell’elaborazione della proposta di concordato, è prevista la possibilità di renderlo noto all’Agenzia delle Entrate in fase di inserimento dei dati.

Resta fermo l’obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro.

 

Tassazione: la “flat tax incrementale”

Per il periodo d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2023 ad una imposta sostitutiva nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime c.d. “start up”.

 

Determinazione acconto 2024

L'acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto del reddito concordato.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10%, ovvero al 3% nel caso di c.d. “start up”, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente (a.i. 2023);
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (c.d. metodo pre-visionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia qualora il contribuente:

  • modifica l’attività svolta nel 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, salvo che per la nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività;
  • cessa l’attività;
  • dichiara ricavi / compensi (incassati) di ammontare superiore a € 150.000, ossia superiori del 50% rispetto al limite di € 100.000 previsto dall’art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014. Se il contribuente in regime forfetario dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 100.000 euro, ma comunque non superiori all’importo di 150.000 euro, si avrà la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non anche dal CP che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.

 

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per il 2024 al sussistere di una delle seguenti cause:

  • a seguito di accertamento, per il 2024 o per il 2023, siano rilevati ricavi / compensi non dichiarati, per un importo superiore al 30% dei ricavi / compensi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. A tal fine, sono considerate di non lieve entità:
    1. le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi, relativamente al 2024;
    2. l’omessa presentazione del mod. REDDITI per il 2024;
    3. la mancata / non tempestiva memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione/ trasmissione di dati incompleti o non veritieri/ mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali, contestate in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi);
    4. l’omessa installazione / manomissione del RT.
  • a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi (mod. REDDITI 2024 integrativo), risulta una quantificazione diversa del reddito rispetto a quello in base al quale è stata accettata la proposta di concordato;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio, commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • presenza di debiti tributari / contributivi, non aver estinto tali debiti ad un importo complessivamente inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni);
  • omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.

Le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA, relativamente al 2024, nonché l’omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, se regolarizzate, ove possibile, mediante il ravvedimento, non rilevano ai fini della decadenza dal concordato.

BLC

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