COMUNICAZIONE PREVENTIVA / DI COMPLETAMENTO
A seconda del momento di effettuazione degli investimenti va presentata la comunicazione di completamento ovvero anche la comunicazione preventiva.
In particolare:
- Per gli investimenti dal 1.1 al 31.12.2023: Presentare la comunicazione di completamento.
- Per gli investimenti dal 1.1 al 29.3.2024: Presentare la comunicazione di completamento.
- Per gli investimenti dopo il 30.3.2024: Presentare:
- Comunicazione preventiva: Indicare gli investimenti pianificati e la ripartizione prevista del credito d'imposta.
- Comunicazione consuntiva: Una volta completati gli investimenti.
A tal fine con il Decreto 24.4.2024 il MiMiT ha approvato 2 modelli, evidenziando che l'invio della comunicazione "costituisce presupposto per la fruizione" dei crediti d'imposta in esame in compensazione nel mod. F24.
Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha sospeso l'utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei crediti d'imposta identificati dai codici tributo "6936" e "6937" (investimenti "Industria 4.0") e "6938", "6939" e "6940" (attività "R&S) nel caso in cui in corrispondenza degli stessi sia indicato come anno di riferimento 2023 / 2024.
Successivamente:
- con la Risoluzione 15.5.2024, n. 25/E la stessa Agenzia ha disposto lo "sblocco" della compensazione precisando che "le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ..., indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E ... e - come «anno di riferimento» - l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa". Peraltro "nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati"
- con la News 16.5.2024 il GSE ha reso nota la messa a disposizione della nuova modalità semplificata di invio della comunicazione.
In particolare la comunicazione va inviata al GSE previa registrazione nell'Area Clienti del sito Internet https://www.gse.it/, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento.
Come precisato dal GSE nella comunicazione:
- nel campo "Periodo di realizzazione degli investimenti" va riportata, quale data iniziale quella del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili e quale data finale quella (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti;
- per i numeri decimali, va inserito un punto, non una virgola.
TERMINE DI INVIO
Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Risposta n. 260, non è previsto uno specifico termine perentorio "a pena di decadenza" entro il quale inviare le comunicazioni. Peraltro "alle [comunicazioni] non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito - che sorge con la realizzazione degli investimenti -ma solo la sua concreta «fruizione" in compensazione»", tramite il mod. F24.
Per gli investimenti effettuati dal 30.3.2024, come sopra accennato, devono essere presentate 2 distinte comunicazioni, ossia la comunicazione preventiva e quella di completamento, al fine di aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
A tal proposito l'Agenzia, nella citata Risposta n. 260, ha precisato che "la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta ... un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti".
Qualora l'impresa abbia omesso di inviare la comunicazione preventiva, si è posta la questione se sia necessario provvedere comunque all'invio della stessa, ovvero se sia possibile presentare "la sola comunicazione a consuntivo". Sul punto l'Agenzia ha chiarito che "ai fini della fruizione del credito ... [il soggetto] è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva".
Le comunicazioni inviate al GSE sono da quest'ultimo trasmesse all'Agenzia delle Entrate al fine di mettere in atto "azioni di carattere valutativo e/o fiscale".
Come evidenziato dalla stessa Agenzia nell'ambito della FAQ 19.6.2024 pubblicata sul proprio sito Internet, considerato che sussistono "dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia", per evitare lo scarto dei mod. F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta per i quali l'impresa ha già inviato le comunicazioni al GSE e da quest'ultimo non ancora trasmesse all'Agenzia delle Entrate, viene sospeso il rilascio delle ricevute di presentazione dei mod. F24 per 30 giorni, in attesa di ricevere dal GSE le informazioni relative alle comunicazioni presentate dalle imprese.
Nella ricevuta di presentazione del mod. F24 l'Agenzia comunica all'impresa la sospensione del versamento e la data di inizio e termine del periodo di sospensione.
Nel predetto periodo di tempo (30 giorni) l'Agenzia verifica periodicamente l'acquisizione delle comunicazioni dal GSE e in caso di:
- riscontro positivo della verifica, provvede allo sblocco del mod. F24, ferma restando la data di versamento;
- riscontro negativo della verifica, il mod. F24 è scartato.
Di fatto, la sospensione del versamento è collegata ai tempi tecnici richiesti per l'invio all'Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dei dati relativi alle comunicazioni presentate dai contribuenti.
