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Obbligo di collegamento POS - Registratore Telematico (RT) e adempimenti per ogni variazione

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2026, di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici e virtuali, app e soluzioni software di incasso) e il Registratore Telematico (RT) utilizzato per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Si ricorda che l'adempimento non riguarda solo la prima attivazione, ma deve essere ripetuto ogni volta che intervenga una variazione nella configurazione degli strumenti in uso.

Riferimenti normativi

L'obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 come modificato. Il collegamento è di tipo logico (non fisico): si effettua tramite associazione, nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, tra la matricola del Registratore Telematico e l'identificativo dello strumento di pagamento.

Chi è interessato

Sono tenuti all'adempimento tutti gli esercenti, commercianti al dettaglio, pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi) e professionisti che utilizzano un Registratore Telematico (hardware o software, incluso il "Documento Commerciale on line") e accettano pagamenti elettronici. Sono esclusi i distributori automatici e i soggetti che certificano i corrispettivi esclusivamente tramite fattura.

Quando va ripetuto l'adempimento

Il collegamento è in linea di principio una comunicazione "una tantum", ma va obbligatoriamente aggiornato ogni volta che si verifichi una variazione nella configurazione, ad esempio in caso di:

  • attivazione di un nuovo POS o di una nuova app di pagamento;
  • attivazione di un nuovo Registratore Telematico;
  • sostituzione di un terminale POS già in uso;
  • collegamento di un POS già attivo a un diverso RT (es. cambio sede, riorganizzazione punti cassa);
  • disattivazione o dismissione di uno strumento già censito.

In tutti questi casi si applicano le medesime finestre temporali previste per le nuove attivazioni: l'aggiornamento può essere effettuato dal sesto giorno lavorativo al sesto giorno del secondo mese successivo alla variazione, fino all'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Mese della variazione

Finestra per il collegamento

Febbraio

dal 6 al 30 aprile

Marzo

dal 6 al 31 maggio

Aprile

dal 6 al 30 giugno

Maggio

dal 6 al 31 luglio

Lo schema si ripete analogamente per i mesi successivi (collegamento entro il secondo mese successivo alla variazione).

Sanzioni in caso di omesso o tardivo collegamento

Il mancato collegamento è equiparato all'omessa installazione del Registratore Telematico e comporta:

  • sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000 per ciascuna violazione (in alternativa, secondo alcuni orientamenti, sanzione pari al 90% dell'IVA sulla transazione non documentata, con minimo € 500);
  • sanzione di € 100 per ogni operazione/giornata non correttamente comunicata;
  • in caso di recidiva (quattro violazioni in cinque anni), sospensione della licenza o dell'attività da 15 giorni a 2 mesi, elevabile fino a 6 mesi se i corrispettivi non documentati superano € 50.000.

Sono inoltre soggette a controllo automatico le difformità tra gli importi incassati con strumenti elettronici e i corrispettivi trasmessi tramite RT.

Vi invitiamo a verificare che la configurazione comunicata rifletta sempre la situazione effettivamente in uso nel mese di riferimento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l'assistenza nella gestione operativa dei collegamenti tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.

BLC

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