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Obbligo di Comunicazione degli Indirizzi PEC degli Amministratori di Società

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al Registro delle Imprese. Questa misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra imprese e pubblica amministrazione.

 

Decorrenza dell'Obbligo

La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2025.

  • Le imprese già esistenti hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare la PEC.
  • Per le nuove imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, la comunicazione della PEC deve avvenire al momento dell'iscrizione.

 

Soggetti Obbligati

L'obbligo si applica a tutte le società di persone e di capitali, con alcune eccezioni:

  • Esclusi: società semplici che svolgono attività agricola, consorzi, società consortili e società di mutuo soccorso.

 

PEC dell'Amministratore

La disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

In definitiva, dunque, laddove vi siano più amministratori dovrà essere comunicato un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

La formulazione testuale non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all’indirizzo PEC prescelto dall’amministratore e oggetto della comunicazione obbligatoria al registro delle imprese.

In linea di principio, non sarebbe rifiutabile l’iscrizione per l’amministratore del medesimo indirizzo PEC dell’impresa. Tale ipotesi – che potrebbe risultare auspicabile in un’ottica di semplificazione e riduzione dell’onere in occasione del primo adempimento dell’obbligo stabilito dalla disposizione in esame così come novellata – potrebbe però portare possibili complicazioni sotto molteplici profili, a prescindere dalla considerazione per la quale una distinzione dell’indirizzo PEC dell’amministratore da quello della società risulterebbe comunque certamente più aderente alla ratio della norma.

La percorribilità di una simile soluzione risulta però impedita dalle disposizioni emanate con la direttiva del 22.05.2015, ove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel registro delle imprese sia “nella titolarità esclusiva della medesima” dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, egli potrà:

  • indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, oppure
  • a propria scelta, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

 

Diritti di Segreteria e Esenzioni

La comunicazione della PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

 

Sanzioni per Mancata Comunicazione

L’omissione della comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di:

  • una domanda di iscrizione, ovvero di
  • un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore,

da parte di una impresa soggetta all’obbligo in questione, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà:

a) disporre la sospensione del procedimento

b) assegnare all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante.

Sono altresì previste sanzioni amministrative da 103 a 1.032 euro (con riduzione della sanzione a 1/3 se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza).

BLC

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