La Legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale riguardanti le immobilizzazioni materiali.
La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Solo alla fine del mese di febbraio sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Di seguito vengono esaminati gi elementi cardine della disposizione, ma suggeriamo di contattare il Vostro assicuratore di fiducia al fine di adempiere correttamente a quanto previsto.
Soggetti obbligati
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Beni oggetto di copertura
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,
a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
L’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario.
Esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Eventi assicurati
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni.
Termini per adempiere
La generalità delle imprese interessate deve dotarsi della polizza descritta entro il 31.3.2025.
Sanzioni
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.
