Come ogni anno è riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute non in regime d'impresa con la quale, con il versamento di un'imposta sostitutiva e predisposizione di una perizia giurata, si ridetermina il costo dei terreni e delle partecipazioni posseduti ad una certa data.
I terreni, in particolare, potranno essere rivalutati sia se agricoli, sia se edificabili (è possibile la rivalutazione dei diritti edificatori, cessione cubatura).
In sintesi.
Data alla quale deve essere posseduto il bene: 1.01.2024
Termine per la predispozione della perizia e del versamento dell'imposta (o della prima rata): 2.12.2024
Imposta sostitutiva dovuta: 16%
L’eventuale vantaggio di una rivalutazione è legato alla possibilità di ridurre l'ammontare della plusvalenza da assoggettare a tassazione al momento della vendita del terreno.
Pertanto, con riferimento ai terreni agricoli, se gli stessi sono ceduti dopo 5 anni dall'acquisto, la plusvalenza non è tassata e quindi non vi è interesse per la rivalutazione mentre per i terreni edificabili, i quali possono sempre generare plusvalenza, va effettuata una valutazione.
Esempio:
Terreno edificabile acquistato a € 200.000, valore di stima € 1.000.000.
Il costo della rivalutazione è pari a € 160.000 (1.000.000 x 16%).
In assenza di rivalutazione la plusvalenza deve essere assoggettata a IRPEF considerando le aliquote marginali del contribuente e pertanto, qualora la maggiore IRPEF dovuta sia superiore a € 160.000, la rivalutazione risulta conveniente.
ADEMPIMENTI
La rivalutazione, per avere effetto, presuppone:
- la redazione e asseverazione di una perizia di stimadel valore del terreno da parte di un professionista abilitato;
- il versamentodell'imposta sostitutiva o della primadelle 3 rate annuali;
entro il termine stabilito (2.12.2024 per i terreni posseduti all'1.1.2024).
La mancanza di uno dei predetti adempimenti rende inefficace la rivalutazione.
Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non pregiudica la rivalutazione ma comporta l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento; è tuttavia possibile la regolarizzazione con il ravvedimento.
I professionisti abilitati per la redazione della perizia per i terreni sono gli iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti edili nonché i periti iscritti alla CCIAA ex RD 2011/1934.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il codice tributo da utilizzare è 8056 indicando quale anno di riferimento quello nel quale la rivalutazione è stata posta in essere.
RIVALUTAZIONE PARZIALE
È possibile effettuare la rivalutazione anche se il terreno è posseduto in comunione per la sola quota di proprietà.
EFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE
La rivalutazione è valida anche nel caso in cui l'asseverazione della perizia intervenga dopo la cessione del terreno, ancorché secondo l'Agenzia delle Entrate la redazione della stessa deve comunque precedere l'atto di vendita nel quale va indicato il valore del terreno.
L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione di un terreno rivalutato non ha rilevanza fiscale.
TERRENI PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE
Nel caso di terreni pervenuti per successione o donazione il costo riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione e ciò influenza la convenienza della rivalutazione.
Inoltre, l'erede o il donatario non possono mai utilizzare il valore rideterminato dal de cuius o dal donante.
NUDA PROPRIETA’ ED USUFRUTTO
È possibile rivalutare il terreno posseduto in nuda proprietà o usufrutto alla data di riferimento, tenendo presente che:
- in caso di decesso dell'usufruttuariogli eredi non possono fruire del valore del bene rideterminato dal de cuius;
- se il nudo proprietarioalla data di riferimento della perizia diviene successivamente pieno proprietario a seguito dell'estinzione dell'usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto di nuda proprietà posseduto alla predetta data, senza fruire della rivalutazione effettuata dall'usufruttuario.
NUOVA RIVALUTAZIONE
È possibile procedere ad una rivalutazione di un terreno già rivalutato in passato. In tal caso è necessario redigere e asseverare una nuova perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla disposizione in vigore in quel momento. È possibile tuttavia alternativamente:
- detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versatain occasione di una precedente rivalutazione (anche in misura parziale perché ad esempio non è scaduto il versamento di una rata successiva);
- versare l'intera nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quella già versata.
Lo scomputo di quanto già versato va successivamente indicato nel quadro RM del mod. REDDITI PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione.
